Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità

La Convenzione sui diritti delle persone con disabilità è stata adottata il 13 dicembre 2006 durante la sessantunesima sessione dell’Assemblea Generale delle Nazioni Unite con la risoluzione A/RES/61/106.
Con la Legge 3 marzo 2009, n. 18 il Parlamento ne ha autorizzato la ratifica e ha sottoscritto il relativo protocollo opzionale.
La Convenzione sui diritti delle persone con disabilità rappresenta un importante traguardo per la comunità internazionale in quanto si inserisce nel più ampio contesto della tutela e della promozione dei diritti umani, ribadendo in favore delle persone con disabilità i principi fondamentali in tema di riconoscimento dei diritti di pari opportunità e di non discriminazione.

E’ il primo trattato del nuovo secolo con ampi contenuti sui diritti umani e segna un punto di svolta nelle relazioni verso le persone con disabilità; non più individui bisognosi di carità, cure mediche e protezione sociale ma “persone” capaci di rivendicare i propri diritti e prendere decisioni per la propria vita, basate sul consenso libero e informato, ed essere membri attivamente inclusi nella società.

Scopo della Convenzione non è dunque quello di affermare nuovi diritti umani, ma di stabilire gli obblighi a carico delle Parti volti a promuovere, tutelare e assicurare i diritti delle persone con disabilità. A tal fine, la condizione di disabilità viene ricondotta all'esistenza di barriere di varia natura che possono essere di ostacolo a quanti, portatori di minorazioni fisiche, mentali o sensoriali a lungo termine, hanno il diritto di partecipare in modo pieno ed effettivo alla società. Alla Convenzione si affianca un Protocollo opzionale, composto da 18 articoli, anch’esso sottoscritto e ratificato dall’Italia. 

La Convenzione dispone che ogni Stato presenti un rapporto dettagliato sulle misure prese per adempiere ai propri obblighi e sui progressi conseguiti al riguardo.
I  lavori che hanno portato all'approvazione della Convenzione sono durati diversi anni, dal momento che non si è trattato di discutere un testo già redatto, bensì di costruirne uno attraverso il contributo di tutti i Paesi partecipanti ciascuno con il proprio approccio legislativo nazionale. A tal fine è stato creato dall'Assemblea Generale un comitato ad hoc, il CAH, composto da oltre venti enti istituzionali e non (governi, organizzazioni non governative e associazioni nazionali per i diritti umani).
La presenza delle  organizzazioni non governative e delle associazioni nazionali per i diritti umani ha contribuito alla stesura di un testo capace di recepire le istanze delle persone direttamente interessate dalla Convenzione.

La Convenzione ha introdotto diversi valori innovativi, evidenziati dai principi generali di cui all'art.3 della stessa come ad esempio: la non discriminazione, l'inclusione sociale e la partecipazione, il rispetto per la differenza, la pari opportunità e l'accessibilità.
La Convenzione chiarisce che tutte le categorie di diritti si applicano alle persone con disabilità e identifica le aree nelle quali può essere necessario intervenire per rendere possibile ed effettiva la fruizione di tali diritti; identifica inoltre le aree nelle quali vi sono violazioni e quelle nelle quali la protezione va rafforzata.

E’ importante sottolineare che il “Preambolo” della Convenzione riconosce “la disabilità” come un concetto in evoluzione, e che essa è il risultato dell’interazione tra persone con menomazione e barriere comportamentali ed ambientali che impediscono la loro piena ed effettiva inclusione partecipata nella società su base di uguaglianza con gli altri.
Di conseguenza, la nozione di “disabilità” non viene fissata una volta per tutte, ma può cambiare a seconda degli ambienti che caratterizzano le diverse società.

L’articolo 1 definisce lo scopo della Convenzione, che è quello di promuovere tutti i diritti delle persone con disabilità al fine di assicurare uno stato di uguaglianza.

L’articolo 3 indica i principi stessi entro i quali la Convenzione si muove, elencandoli esplicitamente:

  • il rispetto della persona nelle sue scelte di autodeterminazione;
  • la non discriminazione;
  • l’integrazione sociale;
  • l’accettazione delle condizioni di diversità della persona disabile;
  • il rispetto delle pari opportunità e dell’uguaglianza tra uomini e donne;
  • l’accessibilità;
  • il rispetto dello sviluppo dei bambini con disabilità.


L’articolo 3 dispone, inoltre, l’istituzione dell’Osservatorio nazionale sulla condizione delle persone con disabilità, presieduto dal Ministro del lavoro, della salute, e delle politiche sociali.

L’Osservatorio ha, tra l’altro, il compito:

  • di promuovere l’attuazione della Convenzione;
  • di predisporre un programma biennale per la promozione dei diritti e l’integrazione delle persone con disabilità, in attuazione della legislazione nazionale ed internazionale;
  • di promuovere la realizzazione di studi e ricerche per individuare aree prioritarie verso cui indirizzare azioni ed interventi per la promozione dei diritti delle persone con disabilità.


Si espongono di seguito alcuni articoli tra i più significativi contenuti nella Convenzione:

Art. 1
Dignità e Partecipazione

Scopo della presente Convenzione è promuovere, proteggere e garantire il pieno ed uguale godimento di tutti i diritti umani e di tutte le libertà fondamentali da parte delle persone con disabilità, e promuovere il rispetto per la loro intrinseca dignità.
Per persone con disabilità si intendono coloro che presentano durature menomazioni fisiche, mentali, intellettuali o sensoriali, le quali, in interazione con barriere di diversa natura, possono ostacolare la loro piena ed effettiva partecipazione nella società su base di uguaglianza con gli altri.

Art. 5
Uguaglianza e non discriminazione

Gli Stati Parti riconoscono che tutte le persone sono uguali dinanzi alla legge ed hanno diritto, senza alcuna discriminazione, a uguale protezione e uguale beneficio dalla legge.
Gli Stati Parti devono vietare ogni forma di discriminazione fondata sulla disabilità e garantire alle persone con disabilità uguale ed effettiva protezione giuridica contro ogni discriminazione qualunque ne sia il fondamento.

Art. 9
Accessibilità

Al fine di consentire alle persone con disabilità di vivere in maniera indipendente e di partecipare pienamente a tutti gli aspetti della vita, gli Stati Parti adottano misure adeguate a garantire alle persone con disabilità, su base di uguaglianza con gli altri, l’accesso all’ambiente fisico, ai trasporti, all’informazione e alla comunicazione, compresi i sistemi e le tecnologie di informazione e comunicazione, e ad altre attrezzature e servizi aperti o forniti al pubblico, sia nelle aree urbane che in quelle rurali [...]

Art. 10
Diritto alla vita

Gli Stati Parti riaffermano che il diritto alla vita è connaturato alla persona umana ed adottano tutte le misure necessarie a garantire l’effettivo godimento di tale diritto da parte delle persone con disabilità, su base di uguaglianza con gli altri.

Art. 12 commi 1 e 2
Uguale riconoscimento dinanzi alla legge

Gli Stati Parti riaffermano che le persone con disabilità hanno il diritto al
riconoscimento in ogni luogo della loro personalità giuridica. Gli Stati Parti riconoscono che le persone con disabilità godono della capacità giuridica su base di uguaglianza con gli altri in tutti gli aspetti della vita.

Art. 18 commi 1 e 2
Libertà di movimento e cittadinanza

Gli Stati Parti riconoscono alle persone con disabilità, su base di uguaglianza con gli altri, il diritto alla libertà di movimento, alla libertà di scelta della propria residenza il diritto alla cittadinanza […]. I minori con disabilità devono essere registrati immediatamente dopo la nascita e hanno diritto sin dalla nascita a un nome, al diritto di acquisire una cittadinanza,e, per quanto possibile, al diritto di conoscere i propri genitori e di essere da questi allevati.

Art. 19
Vita indipendente ed inclusione nella società

Gli Stati Parti alla presente Convenzione riconoscono il diritto di tutte le persone con disabilità a vivere nella società, con la stessa libertà di scelta delle altre persone, e adottano misure efficaci ed adeguate al fine di facilitare il pieno godimento da parte delle persone con disabilità di tale diritto e la loro piena interazione e partecipazione nella società […]

Art. 20
Mobilità personale

Gli Stati Parti adottano misure efficaci a garantire alle persone con disabilità la mobilità personale con la maggiore autonomia possibile, provvedendo in particolare a:

  • facilitare la mobilità individuale delle persone con disabilità nei modi e nei tempi da loro scelti ed a costi accessibili;
  • agevolare l’accesso da parte delle persone con disabilità ad ausili per la mobilità, apparati ed accessori, tecnologie di supporto, a forme di assistenza da parte di persone o animali e servizi di mediazione di qualità,in particolare rendendoli disponibili a costi accessibili;
  • fornire alle persone con disabilità e al personale specializzato che lavora con esse una formazione sulle tecniche di mobilità;
  • incoraggiare i produttori di ausili alla mobilità, apparati e accessori e tecnologie di supporto a prendere in considerazione tutti gli aspetti della mobilità delle persone con disabilità.


Art. 25
Salute

Gli Stati Parti riconoscono che le persone con disabilità hanno il diritto di godere del migliore stato di salute possibile, senza discriminazioni fondate sulla disabilità. Gli Stati Parti adottano tutte le misure adeguate sia per garantire loro l’accesso a servizi sanitari che tengano conto delle specifiche differenze di genere, inclusi i servizi di riabilitazione […], sia per prevenire il rifiuto discriminatorio di assistenza medica o di prestazione di cure e servizi sanitari o di cibo e liquidi in ragione della disabilità.

Art 27
Lavoro e occupazione

Gli Stati Parti riconoscono il diritto al lavoro delle persone con disabilità, su base di uguaglianza con gli altri; segnatamente il diritto di potersi mantenere attraverso un lavoro liberamente scelto o accettato in un mercato del lavoro e in un ambiente lavorativo aperto, che favorisca l’inclusione e l’accessibilità alle persone con disabilità. Gli Stati Parti devono garantire e favorire l’esercizio del diritto al lavoro, anche a coloro i quali hanno subito una disabilità durante l’impiego, prendendo appropriate iniziative anche attraverso misure legislative [...]

Art. 28
Adeguati livelli di vita e di protezione sociale

Gli Stati Parti riconoscono il diritto ad un livello di vita adeguato alle persone con disabilità ed alle loro famiglie, incluse adeguate condizioni di alimentazione, abbigliamento e alloggio, ed al miglioramento continuo delle loro condizioni di vita, adottando anche misure adeguate per proteggere e promuover l’esercizio di questo diritto senza alcuna discriminazione fondata sulla disabilità. Gli Stati Parti riconoscono il diritto delle persone con disabilità alla protezione sociale
ed al godimento di questo diritto senza alcuna discriminazione fondata sulla disabilità, e adottano misure adeguate a tutelare e promuovere l’esercizio di questo diritto [...]

Art. 30
Partecipazione alla vita culturale e ricreativa, agli svaghi ed allo sport

Gli Stati Parti riconoscono il diritto delle persone con disabilità di prendere parte, su base di uguaglianza con gli altri, alla vita culturale […] adottano misure adeguate a consentire alle persone con disabilità di sviluppare e realizzare il loro potenziale creativo, artistico ed intellettuale, non solo a proprio vantaggio, ma anche per l’arricchimento della società.

Art. 33 commi 2 e3
Applicazione a livello nazionale e monitoraggio

Gli Stati Parti, conformemente ai propri sistemi giuridici e amministrativi, mantengono, rafforzano, designano o istituiscono al proprio interno una struttura, includendo uno o più meccanismi indipendenti, ove opportuno, per promuovere, proteggere e monitorare l’attuazione della presente Convenzione. Nel designare o stabilire tale meccanismo, gli Stati Parti devono tenere in considerazione i principi relativi allo status e al funzionamento delle istituzioni nazionali per la protezione e la promozione dei diritti umani. La società civile, in particolare le persone con disabilità e le loro organizzazioni rappresentative, è associata e pienamente partecipe al processo di Monitoraggio.

Article ID: # 236046
Ultimo aggiornamento: 08.03.2022
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