Le esenzioni per le patologie croniche, rare e per le invalidità

Le prestazioni di specialistica ambulatoriale, visite, analisi di laboratorio, diagnostica per immagini, ecc, sono erogate nel SSR (Servizio Sanitario Regionale) in regime di compartecipazione, in altre parole, i cittadini sono tenuti a contribuire, pagando un ticket, fino ad una soglia di spesa fissata in €38 per singola ricetta.

Tuttavia non tutti i cittadini sono tenuti al pagamento del ticket ed esistono, pertanto, molti livelli di esenzione, proprio per garantire ai diversi cittadini il diritto alle cure. Il monitoraggio degli stati patologici è molto importante per il mantenimento dello stato complessivo di salute e quindi, per quadri clinici complessi l'esenzione è totale mentre, su quadri meno complessi, o comunque, circostanziati, l'esenzione copre solo determinati pacchetti di prestazioni.

Limitandosi ai motivi di salute, le esenzioni possono essere rilasciate a persone con patologia cronica, malattia rara o invalidità riconosciuta superiore al 67%.

Patologie croniche
E' riconosciuto il diritto all'esenzione dal ticket ai cittadini affetti da determinate patologie croniche per le prestazioni appropriate ed efficaci per il trattamento della malattia, il monitoraggio e la prevenzione di ulteriori aggravamenti.
Il decreto ministeriale 28 maggio 1999, n.329 come modificato dal decreto ministeriale 21 maggio 2001 n.296, individua le condizioni di malattia croniche e invalidanti che danno diritto all'esenzione dalla partecipazione al costo per le prestazioni di assistenza sanitaria ad esse correlate.

Esenzione per malattia rara
Sono erogate in esenzione tutte le prestazioni appropriate ed efficaci per l'accertamento, il trattamento e il monitoraggio della malattia rara e per la prevenzione degli ulteriori aggravamenti.
N.B. Non tutte le malattie rare hanno uno specifico codice di esenzione. Regione Toscana ha esteso, a partire dal 2009, le esenzioni per patologia rara.

Esenzione per invalidità
Sono esenti dal ticket gli assistiti ai quali sia stata riconosciuta un'invalidità (DM 1 febbraio 1991 art.6).

Hanno diritto all'esenzione totale per invalidità:

  • invalidi civili ed invalidi per lavoro con una riduzione della capacità lavorativa superiore ai 2/3;
  • invalidi civili con indennità di accompagnamento;
  • ciechi (assoluti o con residuo visivo non superiore ad un decimo in entrambi gli occhi) e sordomuti (dalla nascita o contratta prima dell'apprendimento del linguaggio);
  • invalidi civili minori di anni 18 percettori di indennità di frequenza;
  • invalidi di guerra e per servizio appartenenti alle categorie dalla I alla V e dalla VI  alla VIII;
  • invalidi di guerra appartenenti alle categorie dalla 1ª alla 8ª con pensione diretta vitalizia;
  • vittime di atti di terrorismo o di criminalità organizzata.


Hanno diritto all'esenzione solo per le prestazioni specialistiche correlate alla patologia invalidante:

  • invalidi per lavoro con una riduzione della capacità lavorativa inferiore ai 2/3;
  • coloro che abbiano riportato un infortunio sul lavoro o una malattia professionale.


Cosa fare per accedere al servizio e contatti:

Il certificato di esenzione è rilasciato dall'azienda sanitaria locale di residenza dell'assistito.
Per ottenere il certificato è necessario che l'assistito richieda presso gli sportelli USL il certificato di esenzione.

In particolare:

  • patologia cronica
    è necessario compilare un modulo e produrre la documentazione che certifica la malattia rilasciata dalle strutture del Servizio sanitario nazionale;
  • malattia rara
    visita la pagina web per avere tutte le informazioni necessarie;
  • invalidità
    è necessario compilare un modulo, dietro presentazione dell'attestazione di riconoscimento dell'invalidità.

Per maggiori informazioni è opportuno parlare con il proprio medico di famiglia, con gli Uffici Relazioni con il Pubblico (URP) delle USL di appartenenza o visitare le pagine del sito regionale dedicate al ticket e all’esenzione.

Normativa di riferimento:

  • D.M. 1° febbraio 1991 “Rideterminazione delle forme morbose che danno diritto all'esenzione dalla spesa sanitaria”
  • DM 329/1999 “Regolamento recante norme di individuazione delle malattie croniche e invalidanti ai sensi dell’articolo 5, comma 1, lettera a) del decreto legislativo 29 aprile 1998, n. 124”, come modificato dal decreto ministeriale 21 maggio 2001 n.296.
  • D.M 279/2001 “Regolamento di istituzione della Rete nazionale delle malattie rare e di esenzione dalla partecipazione al costo delle relative prestazioni sanitarie ai sensi dell’articolo 5, comma 1, lettera b,) del decreto legislativo 29 aprile 1998 n.124”
  • Delibera della Giunta Regionale n. 405/2005  “Livelli essenziali di assistenza: indicazioni alle aziende sanitarie sulle modalità di partecipazione alle spese.modifiche ed integrazioni alla delibera g.r. 493/2004”
  • Delibera della Giunta Regionale 776/2009 “Recepimento della codifica nazionale delle condizioni di esenzione dalla partecipazione alla spesa sanitaria”
  • Delibera della Giunta Regionale n. 90/2009 “Malattie rare. Disposizioni per l`ampliamento dei livelli di assistenza e l`aggiornamento della rete dei presidi “
  • Delibera della Giunta Regionale n. 722/2011 “Iniziative connesse alla entrata in vigore del DL 98/2011, come convertito dalla L 111/2011-Misure alternative di partecipazione al costo delle prestazioni sanitarie.”
  • Delibera della Giunta Regionale n. 799/2011 “Iniziative connesse alla entrata in vigore del DL 98/2011, come convertito dalla L. 111/2011, di cui alla DGR 722 del 04/08/2011. Integrazioni alle misure previste per la farmaceutica convenzionata.”
  • Delibera della Giunta Regionale n. 753/2012 “Rimodulazione dei livelli di compartecipazione ai costi delle prestazioni sanitarie, di cui alle delibere GR  n. 722/2011 e n. 867/2012 e relative delibere attuative”
  • Delibera della Giunta Regionale n. 808/2012 “DGR n. 753/2012 "Rimodulazione dei livelli di compartecipazione ai costi delle prestazioni sanitarie, di cui alle delibere GR n. 722/2011 e n. 867/2011 e relative delibere attuative.Disposizioni integrative”.
Article ID: # 233061
Ultimo aggiornamento: 05.01.2024
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