Cronologia normativa internazionale e comunitaria

Dichiarazione Universale dei Diritti dell'Uomo del 1947
La Dichiarazione Universale dei Diritti dell’Uomo, adottata dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite il 10 dicembre del 1948 e  firmata da un numero cospicuo di Stati, è il risultato di un susseguirsi di eventi che hanno portato ad una nuova e maggiore consapevolezza dei diritti umani.

Rivolta ad ogni individuo senza distinzione di sesso, razza, religione o formazione culturale, sancisce i diritti individuali, civili, politici, economici, sociali, culturali di ogni persona e menziona tra i diritti fondamentali protetti: il diritto alla vita, alla libertà ed alla sicurezza della propria persona; all’educazione; alla libertà di pensiero, di coscienza e di religione; alla libertà di opinione e di espressione; il diritto al lavoro; il diritto di chiedere e ottenere in altri paesi asilo dalle persecuzioni.  

In base alla Carta delle Nazioni Unite gli stati membri s'impegnano ad intervenire individualmente o congiuntamente, per promuovere il rispetto universale e l'osservanza dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali . Questo è un obbligo di carattere legale. La dichiarazione rappresenta un'indicazione autorevole di che cosa siano i diritti umani e le libertà fondamentali.
Ogni anno, il 10 dicembre viene celebrata la Giornata dei Diritti Umani.

Dichiarazione dei diritti dei disabili mentali, approvata dall’ONU nel 1971
La Declaration on the Rights of Mentally Retarded Persons, adottata dall’Assemblea Generale il 20 dicembre 1971, equipara i diritti delle persone con ritardo mentale ai diritti riconosciuti a tutti gli esseri umani, con particolare attenzione al bisogno di protezione contro i rischi di sfruttamento, da tutelarsi con appropriate procedure legali.

Dichiarazione dei diritti dei disabili motori e sensoriali, approvata dall’ONU nel 1975
La Declaration on the Rights of Disabled Persons, approvata dalla Risoluzione dell’Assemblea Generale dell’ONU del 9 dicembre 1975, proclama eguali diritti civili e politici per le persone con disabilità. Tale Dichiarazione sancisce l’eguaglianza di trattamento nell’accesso ai servizi, che favoriscono lo sviluppo delle capacità delle persone con disabilità e la loro integrazione sociale.

Dichiarazione dei diritti dei disabili visivi e uditivi, approvata dall’ONU nel 1979
Il Consiglio economico e sociale, con la Decisione 1979/24, ha approvato La Declaration on the Rights of Deaf-Blind Persons, contenente le misure da adottare per agevolare la vita e soddisfare i bisogni dei disabili sensoriali.
Con essa viene riconosciuto il diritto ad ogni persona sordo-cieca a godere degli stessi principi garantiti a tutte le persone dalla Dichiarazione Universale dei Diritti dell’Uomo, e il riconoscimento delle proprie aspirazioni e abilità. In particolare devono essere garantiti: trattamenti medici; sicurezza economica che assicuri uno standard di vita soddisfacente; lavoro commisurato con le capacità e le abilità; vita indipendente come un membro integrato della famiglia e della comunità, incluso il diritto per vivere da solo o sposarsi ed avere una famiglia.

Regole Standard per l’uguaglianza di opportunità delle persone con disabilità
Nel 1993 l’Assemblea Generale delle Nazioni Unite, con la risoluzione 48/96 del 1993, ha adottato le Regole Standard per l’uguaglianza di opportunità delle persone con disabilità, contenenti direttive atte a consentire a tutti i cittadini di partecipare, in maniera egualitaria, alla vita della società.
Tuttavia le Regole Standard se da un lato rappresentano uno strumento giuridicamente non vincolante e, perciò, inadeguato a tutelare su base legale i diritti violati, dall'altro comportano un rilevante impegno morale e politico per gli Stati membri ad agire ed a cooperare nella definizione di strategie per la parità di opportunità per i disabili.

La convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità
La Convenzione sui diritti delle persone con disabilità, approvata dall’Assemblea Generale delle Nazioni Unite il 13 dicembre 2006, rappresenta un importante risultato raggiunto dalla comunità internazionale in quanto, sino ad oggi, non esisteva in materia di disabilità uno strumento internazionale vincolante per gli Stati, se si escludono le Regole Standard ONU sulla disabilità, risalenti al 1993 e prive di forza vincolante.

Nei suoi principi ispiratori la Convenzione non riconosce “nuovi” diritti alle persone con disabilità, intendendo piuttosto assicurare che queste ultime possano godere, sulla base degli ordinamenti degli Stati di appartenenza, degli stessi diritti riconosciuti agli altri consociati, in applicazione dei principi generali di pari opportunità per tutti.
Scopo della Convenzione, che si compone di un Preambolo e di 50 articoli, è quello di promuovere, proteggere e assicurare il pieno ed uguale godimento di tutti i diritti e di tutte le libertà da parte delle persone con disabilità. A tal fine, la condizione di disabilità viene ricondotta all'esistenza di barriere di varia natura che possono essere di ostacolo a quanti, portatori di minorazioni fisiche, mentali o sensoriali a lungo termine, hanno il diritto di partecipare in modo pieno ed effettivo alla società.

Gli Stati Parti si devono impegnare a garantire ed a promuovere la piena realizzazione di tutti i diritti umani e delle libertà fondamentali per tutte le persone con disabilità senza discriminazioni di alcun tipo.
I principi generali espressi dalla Convenzione sono:
il rispetto per la dignità intrinseca, l’autonomia individuale, compresa la libertà di compiere le proprie scelte, e l’indipendenza delle persone; la non discriminazione; la piena ed effettiva partecipazione e inclusione nella società; il rispetto per la differenza e l’accettazione delle persone con disabilità come parte della diversità umana e dell’umanità stessa; la parità di opportunità; l’accessibilità; la parità tra uomini e donne; il rispetto dello sviluppo delle capacità dei minori con disabilità e il rispetto del diritto dei minori con disabilità a preservare la propria identità.

Comunicazione della Comunità Europea del 30 luglio 1996: Pari opportunità per i disabili. Una nuova strategia della Comunità Europea nei confronti dei disabili
Ritenendo insufficiente l’azione della politica svolta da numerosi anni, la Commissione Europea mira ad un maggiore impegno volto “a identificare e rimuovere i vari ostacoli che si frappongono alla parità di opportunità e alla piena partecipazione a tutti gli aspetti della vita” per i soggetti con disabilità.
Allegate alla Comunicazione si trovano le “Linee direttrici per l'attuazione del principio di pari opportunità per i disabili”
I principi enunciati nella Risoluzione e nelle linee direttrici allegate devono essere presi in considerazione nelle politiche interne della Commissione e in ogni proposta che essa presenti in materia di legislazione, di programmi e di iniziative comunitari.

Carta dei diritti Fondamentali dell'Unione Europea
Proclamata a Nizza nel dicembre 2000 dal Parlamento europeo, dal Consiglio e dalla Commissione, la Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea racchiude i principi generali sanciti dalla Convenzione dei diritti dell’uomo del 1950 e quelli risultanti dalle tradizioni costituzionali comuni dei paesi dell’Unione.
La Carta dei diritti fondamentali riconosce, fissandoli nella legislazione dell’Unione Europea, una serie di diritti personali, civili, politici, economici e sociali dei cittadini e dei residenti dell’Unione.
In particolare, l’art. 26 fa riferimento all’inserimento delle persone con disabilità, stabilendo che “L'Unione riconosce e rispetta il diritto delle persone con disabilità a beneficiare di misure intese a garantirne l'autonomia, l'inserimento sociale e professionale e la partecipazione alla vita della comunità“.

Legge 3 marzo 2009 n. 18 “Ratifica ed esecuzione della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, con Protocollo opzionale fatta a New York il 13 dicembre 2006 e istituzione dell'Osservatorio nazionale sulla condizione delle persone con disabilità
Con la Legge 3 marzo 2009, n. 18 (pubblicata in G.U. n. 61 del 14 marzo 2009) il Parlamento ha autorizzato la ratifica della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità e del relativo protocollo opzionale, sottoscritta dall’Italia il 30 marzo 2007.
La ratifica della Convenzione costituisce un mezzo concreto per il riconoscimento e per la lotta alla violazione dei diritti umani dei cittadini diversamente abili, un modo per dare voce a chi reclama diritti e pari opportunità e un ulteriore segnale di attenzione e sensibilità verso i diritti dei cittadini.

Insieme alla Convenzione, viene istituito, presso il Ministero del Lavoro, l'Osservatorio nazionale sulla condizione delle persone con disabilità, al quale è affidato il compito di provvedere alla redazione, entro due anni dalla ratifica e poi ogni quattro anni, di un rapporto dettagliato sulle misure prese per rendere efficaci gli obblighi sanciti dal documento e sui progressi conseguiti al riguardo.
L'Osservatorio ha i seguenti compiti: promuovere l'attuazione della Convenzione e di predisporre un programma di azione biennale per la promozione dei diritti e l'integrazione delle persone con disabilità, in attuazione della legislazione nazionale e internazionale; promuovere la raccolta di dati statistici che illustrino la condizione delle persone con disabilità, anche con riferimento alle diverse situazioni territoriali, realizzare studi e ricerche che possano contribuire ad individuare aree prioritarie, verso cui indirizzare azioni e interventi.

L’Unione Europea aderisce alla Convenzione internazionale sui diritti delle persone con disabilità
Il 23 dicembre 2010 l'Unione Europea (EU) ha aderito ufficialmente alla convenzione internazionale sui diritti delle persone con disabilità, diventando la prima organizzazione intergovernativa a sottoscrivere un trattato sui diritti umani ed ad accettarne gli obblighi indiscriminatamente.
La ratifica rappresenta un traguardo importantissimo nello sforzo mondiale di promuovere i diritti delle persone con disabilità. In questo modo infatti l'Europa invia a tutto il mondo il chiaro messaggio che i diritti delle persone con disabilità devono rappresentare una priorità.
L'aver sottoscritto la convenzione obbliga le istituzioni dell'EU, come la Commissione, il Parlamento, il Consiglio e la Corte di Giustizia a sostenere i diritti della disabilità, ma non implica che lo stesso succeda automaticamente in tutti gli Stati membri. È infatti necessario che ciascun Stato, in atto e futuro, provveda ad una adesione formale specifica.

Strategia europea sulla disabilità (2010-2020)
Con la Comunicazione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni del 15 novembre 2010 «Strategia europea sulla disabilità 2010-2020: un rinnovato impegno per un'Europa senza barriere», la Commissione definisce la nuova strategia europea sulla disabilità finalizzata al miglioramento dell’inclusione sociale, del benessere e al pieno esercizio dei diritti delle persone disabili. A tal fine, la strategia prevede un’azione complementare a livello europeo e nazionale.
Inoltre, l’azione della Commissione rientra nell’ambito della e si fonda sulle disposizioni del trattato di Lisbona.
Al fine di favorire l’inclusione delle persone disabili, la Commissione ha individuato otto aree d’azione congiunta tra l’Unione Europea e gli Stati membri. Le aree sono state definite in base all’analisi dei risultati del piano di azione dell'Unione Europea (2003-2010) e delle consultazioni tenute con gli Stati membri. Si elencano di seguito le otto aree e il relativo contenuto:

  • 1. Accessibilità
    Le persone disabili devono avere accesso ai beni, ai servizi e ai dispositivi di assistenza. Inoltre, deve essere assicurato loro, su una base di uguaglianza con gli altri, l’accesso ai trasporti, alle strutture, alle tecnologie dell’informazione e della comunicazione.
  • 2. Partecipazione
    Le persone con disabilità devono poter esercitare pienamente i loro diritti fondamentali legati alla cittadinanza dell'Unione. Questa strategia deve contribuire a:
    • eliminare gli ostacoli alla mobilità delle persone disabili, in qualità di individui, consumatori, studenti, attori economici e politici;
    • garantire la qualità dell'assistenza ospedaliera e dell’accoglienza in residenze specializzate, grazie al finanziamento dei fondi strutturali;
    • garantire l’accessibilità di organizzazioni, strutture e servizi, inclusi quelli sportivi e culturali.
  • 3. Uguaglianza
    Occorre attuare una serie di politiche attive per promuovere l’uguaglianza a livello europeo e negli Stati membri. La Commissione garantirà inoltre la piena applicazione della legislazione europea in materia di lotta contro le discriminazioni fondate sulla disabilità e, in particolare, a favore della parità di trattamento in materia di occupazione e di lavoro.
  • 4. Occupazione
    L’azione europea deve permettere un aumento del numero dei lavoratori disabili sul mercato del lavoro aperto, in particolare attraverso l’elaborazione di politiche attive dell’occupazione e il miglioramento dell’accessibilità ai luoghi di lavoro.
    È necessario inoltre agire in collaborazione con le parti sociali per favorire la mobilità intra-professionale (anche nei laboratori protetti), incoraggiare il lavoro autonomo e migliorare la qualità del lavoro.
  • 5. Istruzione e formazione
    Gli allievi e gli studenti disabili devono disporre di un sistema d’istruzione accessibile e programmi d’istruzione permanente. Di conseguenza, la strategia sostiene l’accessibilità dei sistemi educativi generali, le misure di accompagnamento individuale e la formazione delle figure professionali del sistema educativo. Inoltre, occorre informare meglio i disabili in merito alle possibilità di formazione e di mobilità.
  • 6. Protezione sociale
    I sistemi di protezione sociale possono compensare le disparità di reddito, i rischi di povertà ed esclusione sociale ai quali sono esposti i disabili. In questo contesto, è necessario valutare le prestazioni e la sostenibilità dei sistemi di protezione sociale, compresi i sistemi pensionistici, i programmi di alloggio sociale e l’accesso ai servizi di base.
    La strategia incoraggia l’utilizzo dei fondi strutturali e l’adozione di misure nazionali adattate.
  • 7. Salute
    Le persone con disabilità devono disporre di un accesso equo ai servizi e alle strutture sanitarie, compresi i centri di salute mentale. Per garantire questo principio di uguaglianza, i servizi devono avere un prezzo accessibile ed essere adeguati alle necessità specifiche delle persone.
    Inoltre, particolare attenzione va dedicata alla salute e alla sicurezza dei lavoratori disabili.
  • 8. Azione esterna
    L’UE si impegna a promuovere i diritti delle persone disabili a livello internazionale. Essa agisce soprattutto nell’ambito della politica di allargamento, di vicinato e di aiuti allo sviluppo, oltre che in seno a istanze internazionali come il Consiglio d’Europa e l’ONU.
    La strategia si fonda sull’impegno comune delle istituzioni dell’Unione Europea e degli Stati membri. Le loro azioni comuni puntano a:
    • sensibilizzare la società sulle problematiche legate alla disabilità e a promuovere i diritti dei disabili;
    • sviluppare le possibilità di finanziamento europeo;
    • migliorare la raccolta e il trattamento dei dati statistici;
    • assicurare il monitoraggio dell’attuazione della convenzione delle Nazioni Unite negli Stati membri e in seno alle istituzioni europee.
Article ID: # 236148
Ultimo aggiornamento: 08.03.2022
Condividi